Fulvio Vassallo comunica: Le navi mercantili battenti bandiera straniera, quando sono nelle acque territoriali italiane sono da considerare, ai fini della legge penale, territorio dello Stato italiano. Pertanto anche a norma del diritto internazionale - segnatamente dagli art. 14 e 16 della convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958, resa esecutiva in Italia con legge n. 1658 del 1961 - legittimamente è chiamato a rispondere davanti all'autorità giudiziaria italiana di illecita introduzione nello Stato di armi da guerra e parti di esse il comandante di una nave mercantile battente bandiera straniera, il quale, avendo a bordo della nave le dette armi e parti di esse, provenienti dall'estero e destinate ad altro Stato straniero, ma privo di licenza di transito delle armi per lo Stato, ormeggi la nave in un porto italiano.
Tribunale Savona 28 ottobre 1987
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