Impianti eolici comunali

Lunedì 04 Gennaio 2010 17:04 Francesca Toccacielo
Stampa

Dopo aver introdotto, per sommi capi, il dibattito sulle energie rinnovabili – sottolineando come in Italia, al contrario di quanto avviene in Europa (intenta a dibattere costruttivamente sulle fonti di energia rinnovabile), si assiste al solito teatrino di facciata – e analizzato la distribuzione di competenze in materia di fonti di energia alternativa nel nostro Paese, esaminiamo, ora, alcuni aspetti relativi ai poteri dei Comuni. Il tutto con particolare riferimento all’installazione di impianti eolici.

Quali poteri ha l’Amministrazione Comunale di tipizzare il proprio territorio, indicando le aree ritenute idonee a ospitare impianti eolici?

L’art. 12, comma 7, del D.Lgs n. 387/03 si limita a stabilire che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati nelle zone agricole. Nulla esplicita in relazione all’Ente competente a bilanciare i diversi interessi in gioco, salvo il riferimento al potere regionale di “procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti”.

In sostanza, se è pacifico che la Regione abbia una certa competenza pianificatoria “in negativo” – da esercitare nel rispetto delle linee guida nazionali (di cui parleremo nei prossimi post) – cosa dire, invece, dei poteri del Comune?

Sicuramente esulano dalle competenze comunali le problematiche paesaggistiche, mentre i poteri dell’amministrazione locale in campo urbanistico non possono tradursi in un divieto indiscriminato all’installazione degli impianti. Al contrario, devono rappresentare un corretto bilanciamento tra interessi contrapposti: la diffusione degli impianti di energia rinnovabile, da un lato, e la tutela del settore agricolo e delle tradizioni agricole locali, dall’altro.

Nel particolareggiato caos normativo, ratteggiato nei post precedenti, non è infrequente il caso di istanze di autorizzazione formulate in assenza delle linee guida nazionali (che, come abbiamo accennato, non sono ancora state emanate…): come regolare, dunque, la fase transitoria?

La giurisprudenza amministrativa, al riguardo, ha avuto modo di pronunciarsi, evidenziando che “la mancanza di una specifica espressa previsione localizzativa non possa determinare l’incompatibilità urbanistica di un sito ubicato in zona a destinazione agricola” (TAR Umbria, n. 518/07).

In quell’occasione, il giudice amministrativo doveva valutare la legittimità (o meno) di un atto comunale con cui l’Amministrazione aveva negato la compatibilità urbanistica di un parco eolico destinato a essere realizzato in zona agricola. Motivazione: il P.R.G. non aveva individuato le aree idonee per la realizzazione di parchi eolici nel territorio comunale.

Nel censurare tale ricostruzione, il giudice ha affermato che se è vero che i Comuni possono prevedere, nell’esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree destinate in modo specifico all’installazione di impianti eolici, è tuttavia altrettanto incontestabile che – in mancanza di una simile previsione conformativa – questi impianti possano essere localizzati, senza distinzione, in tutte le zone agricole.

In definitiva: se il Comune, per qualsivoglia motivo, non ha dettato alcuna previsione localizzativa, non può poi attaccarsi a tale mancanza per stabilire, tout court l’incompatibilità urbanistica di un sito ubicato in zona a destinazione agricola.

 

Francesca Toccacielo

Share

Ultimo aggiornamento ( Lunedì 04 Gennaio 2010 17:09 )