LA DIFESA E' LEGITTIMA: IN CHE MISURA?
Il recente caso di cronaca che ha avuto luogo a Pisa, con protagonista il gioielliere 69enne Daniele Ferretti che ha sparato e ucciso un malvivente nel corso di una tentata rapina, ha scaturito l’ennesima polemica in tema di legittima difesa. L’entrata in vigore della recente legge deliberata da Camera e Senato ha concesso in maniera ufficiale la possibilità di difendersi anche con armi da fuoco (possedute in maniera legittima, previo porto d’armi); la specifica riguarda soprattutto casi che si verificano “in notturna” per così dire. Ciò ha provocato enormi polemiche dei cittadini, consci del fatto che l’arco temporale su cui si attua tale diritto sia troppo limitato.
Nell’ennesima vicenda che divide il paese (anche se aumentano in modo notevole i favorevoli al gesto estremo delle vittime contro gli aggressori, con tanto di partiti politici nazionali che si concedono alle vittime per qualsiasi consiglio legale), è utile sapere come funziona la casistica al di fuori dei confini nazionali. Innanzitutto occorre specificare che in gran parte della giurisdizione sulla legittima difesa, gran parte dei paesi si assomigliano tra loro per una ragione (tra le altre) molto semplice: esse si richiamano alle 2 grandi “famiglie del diritto”, quella del Common Law di origine Anglo-sassone e quella del Civil Law di matrice latina/romana.;
Partiamo con ll Regno Unito: la patria del Common Law ha focalizzato l’attenzione sulla legittima difesa nel 1967 con il Criminal Law Act; esso decreta la libertà dell’individuo ad agire in modo ragionevole con forza (o atti altrimenti illeciti) qualora siano messe a repentaglio le proprie libertà o incolumità. Il principio è quello dell’ “uso ragionevole della forza” in quanto si presuppone che la vittima di un’aggressione sia stata attentata senza alcuna possibilità di reagire in maniera diversa tranne che con atti “irrazionali”, cioè azioni incontrollate. Nel 2008 e nel 2013 sono state delimitate alcune parti del Criminal Act, come ad esempio quella che riguarda la difesa dei beni personali: nel caso in cui l’aggressore fugge, il pericolo per la vittima viene meno e di conseguenza anche la legittima difesa.
Proseguiamo con il caso francese, appartenente al Civil Law come quello italiano. Vengono legiferati 2 gruppi di libertà, quelli legati alla persona e quelli patrimoniali; l’articolo 122-5 del codice penale pone 3 limiti principali a tutti i casi di legittima difesa: in primo luogo la difesa deve avvenire in imminenza della violazione (quindi i casi di fuga sono esclusi anche qui); l’incolumità personale deve essere messa in condizioni reali di pericolo affinché si applichi la difesa. Infine il terzo punto, quello più importante e che caratterizza la norma: il principio di proporzionalità tra mezzi di difesa e gravità d’infrazione che valuta se c’è stato un disequilibrio tra reato subito e difesa utilizzata. L’omicidio è vietato per i danni patrimoniali mentre per quelli a carico dell’incolumità non ci sono limitazioni imposte previste.
In Spagna con l’articolo 8 del codice penale, vale tutto sommato ciò che viene previsto in Francia: il carattere “ingiusto” dell’offesa/reato e la ragionevolezza della reazione in base al reato. Ma tutto questo non vale solo per le libertà personale: sono previsti infatti anche i casi che riguardino attacchi a familiari ed estranei.
In Germania il codice penale attua le specifiche detto fino ad adesso, con piccole differenze. Un caso interessante che riguarda la legittima difesa tedesca è quello dell’eccesso di difesa: infatti non si prevedono pene di responsabilità nei confronti di una persona vittima di aggressione quando essa si trova in uno stato di “confusione, panico o terrore”.
Un’ulteriore menzione la merita anche un paese extra europeo come gli Stati Uniti. La Costituzione americana, tramite il 2° emendamento, sancisce da tempo immemorabile (addirittura si risale ai primi atti verso i primi anni ’30) il diritto inviolabile all’uso delle armi per qualsiasi violazione alla persona e alla proprietà. Pochi sono i limiti, più che altro ribaditi nei casi di fuga: se il presunto rapinatore si trova all’interno della proprietà indipendentemente dall’aver rubato o meno, la difesa è legittima senza remore. Se invece l’aggressore scappa ed è fuori dalla proprietà la difesa con le armi è bandita anche se ha rubato qualcosa.
Un contesto quello americano molto travagliato e che nel rapporto legittima difesa/armi ha sempre avuto discussioni difficili da risolvere. Negli ultimi anni ha subito pesanti ripercussioni, dopo una sfilza di eventi tragici accaduti in particolar modo contro la popolazione di colore (che si sono portati dietro polemiche a sfondo razzista, contro gli organi di polizia) oltre che a omicidi efferati contro gruppi di persone inermi in luoghi pubblici. Una scia di sangue che sembra non avere né controllo né una fine.
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