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Con sentenza n. 19599/2016, per la prima volta, la Corte d'Appello di Trento, il 23 febbraio 2017, ha riconosciuto l'efficacia giuridica del provvedimento straniero che riconosceva la sussistenza di un legame genitoriale tra due minori, nati attraverso la maternità surrogata a cui è ricorsa una coppia di omosessuali, anche al loro padre non genetico. I genitori avevano fatto ricorso alla Corte dopo che era stata loro negata la trascrizione in Italia dell'atto di nascita che indicava i due padri come genitori.
L'ordinanza stabilisce la necessità di dover fare riferimento all'interesse del minore nell'ottica di tutela dei diritti fondamentali, non alla corrispondenza delle leggi dei due paesi di riferimento, tenendo conto che il mancato riconoscimento in Italia priverebbe i minori della identità familiare dichiarata nell'atto di nascita estero. Il provvedimento ritiene irrilevante qualunque tecnica di procreazione se questa è sostenuta da un progetto genitoriale condiviso, "dovendosi escludere che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato; all'opposto deve essere considerata l'importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato; la favorevole considerazione da parte dell'ordinamento al progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con la regolamentazione dell'istituto dell'adozione; la possibile assenza di relazione biologica con uno dei genitori (nella specie il padre) per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite"
La sentenza fa riferimento all'ampia discrezionalità conferita ai giudici dalla Corte Europea dei Diritti Umani che ne ha ribadito l'importanza "ove si tratti di questioni che suscitano delicati interrogativi di ordine etico in ordine ai quali non vi è consenso su scala europea", e dichiara inoltre inammissibile l'intervento del Ministero dell'Interno contrario alla trascrizione.
Resta ora da verificare se questa sentenza sarà confermata anche negli altri tribunali italiani in cui si discutono ricorsi simili, la cosa non è così scontata. Speriamo che faccia giurisprudenza la considerazione che per l'interesse del minore non è fondamentale la tecnica di procreazione nè l'orientamento sessuale dei genitori, ma la piena, consapevole responsabilità che viene assunta nei confronti del figlio desiderato, al quale si dovrà provvedere tutelandone la crescita serena, in un'atmosfera di partecipazione e sostegno a prescindere da ogni pregiudizio.